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In generale, il contratto elettronico è soggetto alle disposizioni e alle norme generali del diritto dei contratti e delle obbligazioni per quanto riguarda le condizioni di base del contratto e la disciplina dei suoi effetti, ma per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche e le modalità di conclusione e di tutela dei suoi effetti giuridici, richiede il suo riconoscimento e la stretta osservanza dei principi e delle norme generali che regolano i contratti. In effetti, i contratti elettronici non hanno una natura diversa dai contratti convenzionali in termini di condizioni di autenticità della fattispecie o dell'oggetto, ma sono considerati una nuova descrizione dell'ambiente di formazione dei contratti per i quali il legislatore non ha previsto norme specifiche per la loro regolamentazione. Il termine contratto elettronico è stato utilizzato per la prima volta nel Regolamento sul commercio elettronico dell'Unione Europea. Nell'ambito di tale regolamento, nella sezione relativa alle transazioni commerciali, si fa riferimento allo stesso status giuridico dei contratti elettronici rispetto agli altri contratti basati su carta e strumenti tradizionali, senza specificare una definizione specifica di contratto elettronico.
About the author
Alireza Payandeh NajafabadiÈ nato a Teheran e, dopo aver completato gli studi superiori, ha studiato Diritto finanziario-economico presso il Dipartimento di Diritto finanziario-economico dell'Università senza scopo di lucro Khatam di Teheran, in Iran.